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Obblighi di pubblicazione nel sito Web e corrispondenza
Obblighi di pubblicazione di informazioni negli atti, corrispondenza e nel sito Web
Tornano le sanzioni per chi non ottempera agli adempimenti pubblicitari dettati dall'art. 2250 del codice civile. La Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161), ha, infatti, modificato/integrato le disposizioni previste dal Codice civile con riferimento agli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare.
Il 14 luglio 2009, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161, la Legge comunitaria 2008 - L. n. 88/09 -che recepisce una serie di obblighi comunitari tra i quali si segnalano le novità introdotte con l'art. 4"2, che prevede alcune modifiche agli art. 2250 e 2630 del codice civile. In particolare, sono stati introdotti:
L'obbligo per le società di capitali e di persone di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti anche nella corrispondenza.
L'erogazione di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento, stabilite all'articolo 2630 del codice civile;
OBBLIGO DI INSERIRE negli atti e nella corrispondenza delle società (sia di persone che di capitali)
Art. 2250 c.c.:
- La sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società risulta iscritta (per tutte le tipologie di società);
- Il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
- Lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per c.c. tutte le tipologie di società);
- Lo stato di società con unico socio (per le s.p.a. e le s.r.l. "unipersonali").
Altre novità, previste solo le SRL e SPA, riguardano:
le informazioni obbligatorie sul web; è stato introdotto un nuovo obbligo di pubblicare le informazioni, di cui ai punti precedenti, anche nei siti web delle società.
registro delle imprese "multilingue"; è previsto l'accesso al registro delle imprese "multilingue" con la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Alle società sia di persone che di capitali che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso, come detto solo per le società di capitali -il sito web, si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di C 206 ad un massimo di C 2.065 da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.





